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	<title>Mondocasa &#187; Mondocasa</title>
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	<description>Vendita e Affitto Immobili in Pegognaga e limitrofi.</description>
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		<title>Incentivi per la demolizione e ricostruzione in classe A</title>
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		<pubDate>Fri, 06 May 2016 15:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mondo Casa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>06/05/2016 – Incentivi alla demolizione degli edifici residenziali inefficienti e insicuri e allo loro ricostruzione in classe A. È una delle novità di maggiore rilievo approvate alla Camera durante l’esame [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div class="main">06/05/2016 – Incentivi alla demolizione degli edifici residenziali inefficienti e insicuri e allo loro ricostruzione in classe A. È una delle novità di maggiore rilievo approvate alla Camera durante l’esame del <strong><a href="http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2015/2039/contenimento-del-consumo-del-suolo-e-riuso-del-suolo-edificato_14532.html">disegno di legge</a></strong> sul consumo di suolo, che riprende il suo iter.Si è cercato anche di superare il <strong><a href="http://www.edilportale.com/news/2016/04/normativa/consumo-di-suolo-il-disegno-di-legge-non-piace-ai-comuni_51566_15.html">disaccordo dei Comuni</a></strong>, che avevano lamentato procedure complesse e l’inadeguatezza del periodo transitorio, prevedendo deroghe al divieto di consumo di suolo per i progetti di pubblica utilità e gli interventi per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge.</p>
<h2><strong>Incentivi per messa in sicurezza ed efficienza energetica</strong></h2>
<p>In base all’emendamento approvato dalla Camera, allo scopo di favorire la sicurezza e l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, per gli edifici residenziali in <strong>classe energetica E, F o G</strong>, o inadeguati dal punto di vista <strong>sismico</strong> o del <strong>rischio idrogeologico</strong>, è consentita la demolizione e<br />
ricostruzione, all’interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, che preveda prestazione energetica di <strong>classe A o superiore</strong> e un’occupazione e un’impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione.</p>
<p>Questi interventi non verranno considerati nuove costruzioni e saranno quindi esonerati dal pagamento del <strong>contributo di costruzione</strong>, fatta salva la volumetria eccedente eventualmente ammessa dalle norme urbanistiche esistenti.</p>
<p>Sono esclusi da questa possibilità i <strong>centri storici</strong> e gli <strong>immobili vincolati</strong>, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.</p>
<h2><strong>Deroghe al divieto di consumo di suolo</strong></h2>
<p>Un altro emendamento approvato durante la discussione incide sul <strong>periodo transitorio</strong> di passaggio dalle vecchie alle nuove regole.</p>
<p>Il consumo di suolo sarà consentito solo per i lavori e le opere di <strong>pubblica utilità</strong> inseriti negli strumenti di programmazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso in cui gli strumenti di programmazione non siano entrati in vigore prima della legge, si valuteranno prima <strong>localizzazioni alternative</strong> per i progetti, in grado di non consumare suolo.</p>
<p>Saranno inoltre fatti salvi i procedimenti in corso, gli interventi e i programmi di trasformazione derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica derivanti dalla Legge Urbanistica (<strong><a href="http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/1942/1150/legge-urbanistica_1348.html">L. 1150/1942</a></strong>) previsti nei piani attuativi, per cui i soggetti interessati abbiano presentato <strong>domanda di approvazione</strong> prima dell’entrata in vigore della legge sul consumo di suolo.</p>
<p>In salvo anche le <strong>varianti</strong> il cui procedimento sia stato attivato prima dell’entrata in vigore della legge e che non comportino modifiche alle dimensioni dei piani attuativi.</p>
</div>
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		<title>Aumentano le compravendite ma i prezzi non ripartono</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 14:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mondo Casa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Dopo otto anni di crisi il mattone viaggia ancora a vista, con visibilità ridotta. Gli esperti del settore sono allineati nel definire il 2016 un anno di stabilità. Pochi ormai [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo otto anni di crisi il mattone viaggia ancora a vista, con visibilità ridotta. Gli esperti del settore sono allineati nel definire il 2016 un anno di stabilità. Pochi ormai si spingono a ritenere il 2016 l&#8217;anno della svolta, dopo aver dovuto rivedere le stime negli anni passati per via dell&#8217;inasprirsi della crisi economica e immobiliare e spostare in avanti di anno in anno le lancette dell&#8217;orologio che avrebbe dovuto segnare la ripresa. Anche se ci sono più voci positive, o possibiliste, e poche ancora pessimiste, i pareri non si scostano da previsioni di compravendite in aumento nel 2016 tra il 6 e il 10% e quotazioni che sono viste ancora in calo, una discesa però che non dovrebbe superare il 2 per cento.<br />
Restiamo ben lontani dalle 869mila transazioni del 2006, anno record prima della crisi, visto che il 2015 potrebbe avere registrato compravendite a quota 446mila unità (proiettando sul quarto trimestre il trend dei primi nove mesi). Ma per fare previsioni più attendibili sarà determinante proprio l&#8217;ultimo quarter dell&#8217;anno, i cui dati l&#8217;agenzia delle Entrate renderà noti il 3 marzo prossimo.<br />
In questo scenario &#8211; è di pochi giorni fa il taglio da parte dell&#8217;Ocse delle stime di crescita del Pil in Italia nel 2016 all&#8217;1% dall&#8217;1,4% -, si sono innestate la crisi cinese e la volatilità delle Borse mondiali. A queste variabili deve comunque un ritorno di appeal il real estate che, come altre asset class tradizionalmente ritenute rifugi sicuri (si pensi al rally dell&#8217;oro nelle ultime due settimane), riscuote un interesse tra chi deve scegliere come impiegare i propri capitali. Chi decide di acquistare un immobile come prima casa può approfittare di tassi di interesse ai minimi storici (il fisso oggi è intorno al 2,7%), che rendono la rata del mutuo decisamente più sostenibile che in passato. Chi acquista per mettere a reddito deve porsi nelle condizioni per massimizzare il rendimento e ottenere un saldo positivo tra le spese (mutuo e cedolare secca) e i canoni di locazione percepiti.<img class="aligncenter wp-image-1685 size-full" src="http://www.agenziamondocasa.it/wp-content/uploads/2016/02/case-672-kHZG-488x255@Casa24-Web.jpg" alt="case-672-kHZG--488x255@Casa24-Web" width="488" height="255" /><br />
La ripresa del mercato immobiliare potrebbe passare anche da una politica fiscale sulla casa più attenta e definitiva. Il segmento della seconda abitazione rimane, infatti, nella morsa di imposte percepite come elevate dai potenziali acquirenti che preferiscono rinviare l&#8217;acquisto o guardare all&#8217;estero. Oltre frontiera sono, infatti, cresciute ancora le compravendite effettuate dai nostri connazionali, ormai a quota 47.600 unità contro le 32mila compravendite di seconde case in Italia.<br />
Si potrebbero valutare anche soluzioni innovative, come la cosiddetta Golden Visa. Collegare la residenza all&#8217;acquisto di un&#8217;abitazione per i cittadini extraeuropei potrebbe contribuire (almeno in parte) a dare nuova linfa al real estate.</p>
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		<title>Bail In e prelievo forzoso</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 15:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mondo Casa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>BAIL IN E PRELIEVO FORZOSO &#8211; COME DIFENDERSI A partire dal 1° gennaio 2016, l’eventuale crisi di una banca verrà risolta con il nuovo meccanismo detto “bail-in”: il salvataggio dell’istituto [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>BAIL IN E PRELIEVO FORZOSO &#8211; COME DIFENDERSI</p>
<p>A partire dal 1° gennaio 2016, l’eventuale crisi di una banca verrà risolta con il nuovo meccanismo detto “bail-in”: il salvataggio dell’istituto di credito, cioè, non avverrà più con soldi pubblici dello Stato e/o delle banche centrali (come è stato sino a oggi), bensì attraverso la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti (come quelli dei correntisti che abbiano depositato più di 100mila euro) o la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a risolvere la crisi e a mantenere la fiducia del mercato. Si è parlato di ‘prelievo forzoso’, e certo il recente caso delle quattro banche salvate per decreto, anche se ancora al di fuori delle procedure legate al bail-in, ha suscitato non poche polemiche, e fatto intuire che il rischio aumenta all’aumentare dei problemi finanziari dei vari istituti di credito.</p>
<p>Non tutti i risparmiatori avranno tempo e competenze per leggere i bilanci della propria banca, ma qualche precauzione può essere presa da tutti. Per esempio, un indicatore divenuto importante per rilevare lo ‘stato di salute’ di un istituto bancario è il Common equity tier 1 (Cet1), indicatiore che rapporta il patrimonio netto della banca (capitale sociale più riserve) ai rischi assunti, ovvero si misura il totale delle attività poderate per il rischio.<br />
Le norme europee prevedono come ‘pavimento minimo’ per le banche un Cet1 Ratio dell’8%, che equivale a dire che una banca può effettuare investimenti (finanziamenti, prestiti, mutui,investimenti su titoli ecc) ponderati per il rischio superiori a 12,5 volte il capitale proprio. Più questo indicatore è elevato, maggiore dovrebbe essere la solidità dell’istituto, ovvero la capacità di affrontare eventuali scenari negativi. In generale un livello sotto il 9% non è considerato sufficiente, e sotto l’8% è assolutamente a rischio.</p>
<p>Vediamo nella tabella seguente lo stato di salute delle principali banche operanti in Italia (Dati da ‘Il Fatto Quotidiano).</p>
<p>ISTITUTO BANCARIO<br />
CET1 (%)<br />
Banca Popolare di Vicenza 6,80<br />
Veneto Banca 7,12<br />
Banca Sella 11,13<br />
Banca Popolare di Sondrio 10,14<br />
Unicredit Banca 10,53<br />
Gruppo Banco Desio 10,60<br />
Mediobanca 11,00<br />
Banca Popolare di Milano 11,35<br />
Credito Valtellinese 11,40<br />
Banca Popolare dell’Emilia Romagna 11,50<br />
Deutsche Bank 11,50<br />
Monte Dei Paschi di Siena 11,70<br />
Credem 11,77<br />
Banca Carige 12,20<br />
Gruppo Bancario Banco Popolare 12,30<br />
Che Banca! 12,45<br />
Ubi Banca Popolare Commercio e Industria 12,90<br />
Intesa San Paolo 12,40<br />
Banca Generali 13,40<br />
Banca Ifigest 14,625<br />
Gruppo Banca Ifis 15,34<br />
Unipol 17,60<br />
Banca Mediolanum 18,50<br />
Fineco 20,79</p>
<p><a href="http://quifinanza.it/soldi/bail-in-e-prelievo-forzoso-ecco-le-banche-piu-a-rischio-come-difendersi/46121/">http://quifinanza.it/soldi/bail-in-e-prelievo-forzoso-ecco-le-banche-piu-a-rischio-come-difendersi/46121/</a></p>
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		<title>La Certificazione Energetica</title>
		<link>https://www.agenziamondocasa.it/la-certificazione-energetica/</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MondoCasa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazione Energetica]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Certificazione Energetica ed &#8220;Ape&#8221; La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, grazie alla informazione fornita ai proprietari [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="osLight" style="text-align: justify;">Certificazione Energetica ed &#8220;Ape&#8221;</h2>
<p style="text-align: justify;">La <b>certificazione energetica </b>degli edifici <strong>è una procedura di valutazione</strong> <strong>volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici</strong>, grazie alla informazione fornita ai proprietari e utilizzatori, dei suoi consumi energetici richiesti per mantenere un determinato clima interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa fa parte delle misure volte alla tutela dell’ambiente, sia per un conseguente freno all’utilizzo delle risorse naturali, sia per un desiderabile contenimento delle emissioni clima alteranti. L’attenzione a questo settore è tanto più giustificato dalla considerazione che il 40% dei consumi finali globali di energia della Comunità Europea è rappresentato da quella impiegata nel settore residenziale e terziario, principalmente per gli edifici. Questa procedura deve tenere conto delle condizioni climatiche e locali, del tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, dell’eventuale impiego di fonti di energia rinnovabili e delle caratteristiche architettoniche dell’edificio. Questa procedura di valutazione è stata prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda l’Italia, con l’espressione «certificazione energetica degli edifici», o nella dizione alternativa di «certificazione di rendimento energetico dell’edificio», si intende il processo di produzione di un documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio. Questo documento prendeva inizialmente il nome di «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio» (punto d) art.2 Dgls 192/2005) e permette di stabilire criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Il contenimento dei consumi è volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto. Inoltre si vuole promuovere la competitività dei comparti più avanzati del settore attraverso lo sviluppo tecnologico conseguente.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina complessiva in tema di rendimento energetico dell’edilizia è contenuta nel D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuativo della direttiva 2002/91/CE) e successive modificazioni e integrazioni. <strong>L’attestato di certificazione energetica</strong>, redatto secondo le particolari norme e i criteri di cui alla relativa normativa,<strong>attestano la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e altresì contiene le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del medesimo</strong> (art. 2, comma 3, all. A al D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311). Con il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 <strong>la denominazione dell’attestato appena citato è stato modificato in «attestato di prestazione energetica</strong>», anche definito come <strong>APE</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Obiettivi della certificazione energetica:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti e ai locatari di immobili un’informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.</li>
<li>Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del più probabile costo energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” e incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione mediante consigli che abbiano un corretto rapporto costi/benefici.</li>
<li>La certificazione consente agli interessati di ottenere dal fornitore/venditore di un immobile informazioni affidabili sui probabili costi di conduzione il cui calcolo si basa su condizioni climatiche e di utilizzo standard.</li>
<li>L’acquirente deve poter valutare se gli conviene acquistare un immobile dal costo maggiore ma migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.</li>
<li>Anche i produttori e i progettisti possono confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta.</li>
<li>I proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti termici di pareti, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti con un aumento del valore del proprio immobile.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quando è obbligatorio l’APE?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’attestato di prestazione energetica è richiesto nei seguenti casi::</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)</li>
<li>Donazione: trasferimenti a titolo gratuito</li>
<li>Affitto di edifici o singole unità immobiliari</li>
<li>Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)</li>
<li>Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.</li>
<li>Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.</li>
<li>Edifici pubblici ed aperti al pubblico.</li>
<li>Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso do sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall’APE (attestato di prestazione energetica).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N.B.</strong> L’attestato di qualificazione energetica (definito anche <strong>AQE</strong>); <strong>non può sostituire l’APE</strong></p>
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		<title>&#8220;Ecobonus&#8221; &#8211; Il governo conferma la proroga per il 2016</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 09:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MondoCasa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecobonus 2016]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Sono stati confermati ufficialmente nella nuova legge di Stabità i bonus ristrutturazione ed energia. Anche nel 2016 chi esegue lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica potrà usufruire delle detrazioni Irpef del [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono stati confermati ufficialmente nella nuova <a href="http://bit.ly/1RLRtu1" target="_blank">legge di Stabità</a> i bonus ristrutturazione ed energia. Anche nel 2016 chi esegue lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica potrà usufruire delle detrazioni Irpef del 50% e del 65%. Ma vediamo quali sono le modalità e le novità per accedere ai benefici anche il prossimo anno.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Detrazioni fiscale ristrutturazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Prorogata al 2016 la detrazione del 50% per gli interventi edilizi. La detrazione fiscale è per un tetto massimo di 96mila euro ammortizzati in dieci rate annuali. I lavori ammessi riguardano gli interventi di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale</li>
<li>manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali</li>
<li>restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali</li>
<li>ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali</li>
<li>per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza</li>
<li>restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Detrazione per riqualificazione energetica</h2>
<p style="text-align: justify;">Il bonus energia prevede una detrazione Irpef o Ires per tutti i lavori di riqualificazione energetica realizzati entro il 31 dicembre 2016. Ad usufruire del credito d&#8217;imposta sono tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito d&#8217;impresa, possessori dell&#8217;immobili. La novità di quest&#8217;anno riguarda l&#8217;estensione del beneficio anche agli ex IACP e agli enti che gestiscono le case popolari. Tale intervento implica un investimento straordinario di 170 milioni di euro. Gli interventi riguardano i lavori di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento</li>
<li>il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni &#8211; pavimenti &#8211; finestre, porte)</li>
<li>installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda</li>
<li>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.</li>
<li>miglioramento energetico delle case popolari.</li>
<li>lavori di adeguamento antisismico, messa in sicurezza degli edifici esistenti, aumento dell&#8217;efficienza idrica e rendimento energetico. Questo sempre e quando l&#8217;immobile sia localizzato nelle zone classificate 1 o 2 di rischio sismico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si può usufurire dell&#8217;ecobonus sia per gli interventi di riqualificazione dei singoli appartamenti che delle parti comuni dei condomini. La detrazione non è cumulabile a quella per il bonus ristrutturazioni.</p>
<h2>Bonifico bonus ristrutturazioni</h2>
<p>Per usufruire delle detrazioni per i lavori di ristrutturazione energetica ed edilizia è necessario aver effettuato il pagamento tramite il cosiddetto &#8220;bonifico parlante&#8221;, ovvero il bonifico bancario o postale indicando: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.</p>
<p>Tratto interamente da Idealista: <a href="http://bit.ly/1OFMlJF" target="_blank">http://bit.ly/1OFMlJF</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.agenziamondocasa.it/ecobonus-2016/">&#8220;Ecobonus&#8221; &#8211; Il governo conferma la proroga per il 2016</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.agenziamondocasa.it">Mondocasa</a>.</p>
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